Brocca in vetro opalino, Venezia, fine del XVI secolo
  Lo Statuto

Articolo 10
Ogni socio, fondatore o ordinario, ha diritto a un voto. Il socio impedito può farsi rappresentare alla assemblea da un altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 11
L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle relative alla modifica del presente statuto, sono prese a maggioranza dei presenti e votanti. Lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del suo patrimonio sono oggetto di deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei soci.

Articolo 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e a lui spetta la firma sociale. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato. Il Presidente fa parte del Consiglio e lo presiede.
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Brocca in vetro opalino, Venezia, fine del XVI secolo