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Lo Statuto
Articolo 10
Ogni socio, fondatore o ordinario, ha diritto a un voto. Il socio
impedito può farsi rappresentare alla assemblea da un altro socio.
Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Articolo 11
L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno
la metà dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle
relative alla modifica del presente statuto, sono prese a maggioranza
dei presenti e votanti. Lo scioglimento del Comitato e la devoluzione
del suo patrimonio sono oggetto di deliberazione dell'Assemblea a
maggioranza dei soci.
Articolo 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e a lui spetta
la firma sociale. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile
alla scadenza del mandato. Il Presidente fa parte del Consiglio e
lo presiede. |