Brocca in vetro opalino, Venezia, fine del XVI secolo
  Lo Statuto

Articolo 13
Il Consiglio è composto da un minimo di sei fino a un massimo di nove consiglieri nominati dall'Assemblea fra i soci fondatori e ordinari. Possono altresì essere chiamati a far parte del Consiglio, per cooptazione dei consiglieri nominati dall'Assemblea, fino ad altri tre membri che il Consiglio ritenga possano apportare un particolare contributo all'attività del Consiglio, in considerazione della loro esperienza. Il Consiglio provvede per tutto quanto rientra nell'oggetto sociale ad esclusione di quanto riservato per legge o per statuto all'assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio nella sua prima riunione nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. E' data facoltà al Consiglio di eleggere, anche al di fuori dei suoi componenti, come presidente onorario persona che si sia particolarmente distinta nell'attività del Comitato.
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Brocca in vetro opalino, Venezia, fine del XVI secolo