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Lo Statuto
Articolo 13
Il Consiglio è composto da un minimo di sei fino a un massimo di nove
consiglieri nominati dall'Assemblea fra i soci fondatori e ordinari.
Possono altresì essere chiamati a far parte del Consiglio, per cooptazione
dei consiglieri nominati dall'Assemblea, fino ad altri tre membri
che il Consiglio ritenga possano apportare un particolare contributo
all'attività del Consiglio, in considerazione della loro esperienza.
Il Consiglio provvede per tutto quanto rientra nell'oggetto sociale
ad esclusione di quanto riservato per legge o per statuto all'assemblea.
Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio nella sua prima riunione nomina nel suo seno il Presidente,
il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. E' data facoltà al
Consiglio di eleggere, anche al di fuori dei suoi componenti, come
presidente onorario persona che si sia particolarmente distinta nell'attività
del Comitato. |