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Lo Statuto
Articolo 17
Il Segretario o chi lo sostituisce redige i verbali delle riunioni
dell'Assemblea e del Consiglio e cura l'esecuzione delle iniziative
prese dal Consiglio.
Articolo 18
I Revisori dei Conti, in numero di due, vengono nominati dall'assemblea,
durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi hanno il
compito di controllare, con facoltà di esame della documentazione,
la regolarità della gestione e di predisporre una breve relazione
all'assemblea.
Articolo 19
Ove il Comitato deliberasse il proprio scioglimento, si dovrà provvedere
perché il suo patrimonio rimanga destinato al raggiungimento di uno
degli scopi previsti dal presente Statuto. |