Brocca in vetro opalino, Venezia, fine del XVI secolo
  Lo Statuto

Articolo 17
Il Segretario o chi lo sostituisce redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e cura l'esecuzione delle iniziative prese dal Consiglio.

Articolo 18
I Revisori dei Conti, in numero di due, vengono nominati dall'assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi hanno il compito di controllare, con facoltà di esame della documentazione, la regolarità della gestione e di predisporre una breve relazione all'assemblea.

Articolo 19
Ove il Comitato deliberasse il proprio scioglimento, si dovrà provvedere perché il suo patrimonio rimanga destinato al raggiungimento di uno degli scopi previsti dal presente Statuto.
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Brocca in vetro opalino, Venezia, fine del XVI secolo